(massima n. 1)
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e noti all'imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero. (Fattispecie in cui era stata acquisita in appello, senza opposizione, la relazione tossicologica sulla sostanza stupefacente e della cui esistenza l'imputato era a conoscenza, atteso che nel verbale di arresto si dava atto della trasmissione del reperto al laboratorio di analisi, richiedendosi il successivo invio della relazione all'autoritą giudiziaria).