(massima n. 1)
La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera, in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilitą previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., esclusivamente nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilitą della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva accolto la richiesta di riparazione omettendo di considerare che la valutazione del Tribunale del riesame circa la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza aveva trovato fondamento anche sulle spontanee dichiarazioni rese in sede di riesame dall'indagato che, di fronte al Gip, si era invece avvalso della facoltą di non rispondere).