(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., a pena di perdita di efficacia della misura, e non nel pił lungo termine, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.