(massima n. 1)
In tema di misure patrimoniali di prevenzione, il termine previsto dall'art.24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale deve essere emanato il decreto di confisca, non decorre "ex novo" nel caso di annullamento del provvedimento di confisca con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del procedimento, sicchč ove il termine sia giā decorso il sequestro perde efficacia. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge n. 161 del 17 ottobre 2017, in cui la Corte ha precisato che il richiamo contenuto nell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alle sole cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, di cui all'art. 304 cod. proc. pen., non consente di ritenere applicabile al sequestro di prevenzione anche la disciplina prevista dall'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., concernente la decorrenza del nuovo termine di durata per i casi di annullamento con rinvio del procedimento nel quale č stata disposta la misura cautelare).