(massima n. 1)
In tema di contestazioni a catena, la garanzia processuale prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., relativa alla retrodatazione dei termini di decorrenza della misura cautelare alla data di esecuzione della prima ordinanza, determina una dipendenza funzionale dell'ordinanza retrodatata dalla prima, di cui seguirą le sorti procedimentali; ne consegue che l'ordinanza successiva dovrą essere dichiarata inefficace solo nel caso in cui siano decorsi i termini massimi di custodia cautelare afferenti alla prima, ma non in quello di revoca di tale ordinanza per cessazione delle esigenze cautelari.