(massima n. 1)
Ai fini del ripristino dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale, sospesa per la concomitante carcerazione del sottoposto per espiazione pena, č funzionalmente competente alla rivalutazione dell'attualitā della pericolositā il giudice che ha deliberato il provvedimento, da individuarsi nella corte di appello, nel caso in cui la misura sia stata emessa da quest'ultima in riforma del decreto di rigetto del tribunale.