(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, è illegittima la misura custodiale applicata in relazione al reato di cui all'art. 86, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cd. corruzione elettorale), pur quando risulti contestata l'aggravante di cui all'art. 7, l. 12 luglio 1991, n. 203, ostandovi il limite edittale, generale ed inderogabile, di cui all'art. 280 cod. proc. pen., dovendo altresì ritenersi irrilevante il fatto che, per i reati aggravati dal citato art. 7 (perciò riconducibili all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen.), l'art. 275, comma terzo cod. proc. pen.dello stesso codice pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, in quanto l'applicabilità di tale disposizione soggiace comunque al predetto limite edittale.