(massima n. 1)
In caso di arresto eseguito per un delitto punito nel massimo con pena non superiore a tre anni, l'applicazione di una misura coercitiva al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 cod. proc. pen. č illegittima qualora l'arresto non sia stato poi convalidato, in quanto la possibilitā di derogare tale limite prevista dall'art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., č subordinata alla condizione che l'arresto sia convalidato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'applicazione, a seguito di arresto, della misura cautelare coercitiva per i reati di lesioni aggravate, rilevando che non vi era stata la convalida dell'arresto per carenza del requisito della flagranza o quasi flagranza).