(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e "hard disk") coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l'interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimitą del sequestro. (La Corte, in una fattispecie di bancarotta fraudolenta, ritenuto ammissibile il ricorso, ha affermato la legittimitą del sequestro della documentazione contabile ed extracontabile della societą fallita contenuta negli hard disk restituiti all'indagato, fatto salvo il diritto di quest'ultimo a chiedere, ai sensi dell'art. 254, ultimo comma, cod. proc. pen., la distruzione delle copie di informazioni irrilevanti estratte).