(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, l'espulsione non costituisce un impedimento legittimo ed assoluto, nè una causa di forza maggiore, ostativa all'esercizio dei diritti di difesa e che impedisca di proporre impugnazione, poiché la facoltà di impugnare può esercitarsi anche mediante deposito dell'atto presso un agente consolare all'estero oppure spedendo l'atto con raccomandata, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il diritto di restituzione in termini del ricorrente).