(massima n. 1)
In tema di notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, non trovano applicazione la norma prevista dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen., disposizione non richiamata dall'art. 154 del codice di rito, e quelle di cui agli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., relative alla necessitą di esperire nuove ricerche e di emettere decreto di irreperibilitą, istituti di garanzia dettati solo nei confronti dell'imputato.