(massima n. 1)
In tema di disciplina della parte civile, ai sensi degli artt. 82, comma secondo, e 523, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, č necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile la cui costituzione doveva ritenersi tacitamente revocata per la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di primo grado).