(massima n. 1)
Per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilitā determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilitā diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validitā degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non č previsto da nessuna disposizione di legge.