(massima n. 1)
In tema di applicazione delle regole suppletive per la determinazione della competenza territoriale, nel concetto di "dimora" dell'imputato, cui si riferisce l'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., va compreso anche il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, in quanto ad integrare la dimora č sufficiente una presenza pur transitoria, ma dotata di un minimo di stabilitā, dell'interessato in un dato luogo. (Fattispecie relativa ad una comunitā terapeutica che ospitava l'imputato in regime di arresti domiciliari).