(massima n. 1)
In tema di giurisdizione, l'azione di risarcimento danni o di restituzione, nascente da reato, nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale in uno Stato estero aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007, può essere legittimamente proposta davanti al giudice italiano presso il quale è esercitata l'azione penale.