(massima n. 2)
Nel rito del lavoro la valutazione di nullitą del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione, il che comporta l'esame non del ricorso introduttivo, ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato.