(massima n. 1)
L'erronea indicazione delle generalitą del ricorrente nell'epigrafe del ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilitą, qualora l'effettiva identitą del suo autore sia individuabile in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell'atto destinata a contenerle e, segnatamente, mediante elementi desumibili dalla sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la parte ricorrente, indicata nell'epigrafe del ricorso con un cognome diverso dal suo, fosse inequivocabilmente individuata in base all'intestazione, al dispositivo e al contenuto della pronuncia d'appello).