(massima n. 1)
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte d'appello abbia respinto l'istanza di rinnovazione di una citazione in appello affetta da nullitā per carenza della "vocatio in ius", atteso che un simile provvedimento non č qualificabile come sentenza nella sua sostanza, né č sussumibile nella categoria dei provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali č ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi degli artt. 111, comma 7, Cost. e 360, comma 4, c.p.c., essendo privo del carattere della definitivitā, in quanto revocabile, e di quello della decisorietā, in quanto l'applicazione dell'art. 164, comma 2, c.p.c. compete nella Corte territoriale al giudicante in forma collegiale.