(massima n. 1)
In caso di declaratoria di inammissibilitą del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo č inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalitą con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio č da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.