(massima n. 1)
Le pronunce emesse in materia di integritą del contraddittorio hanno, in ogni caso, contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, poiché i convenuti in primo grado, essendo comproprietari degli immobili a vantaggio dei quali esisteva la contestata servitł di acquedotto, erano litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., la sentenza non definitiva del tribunale che aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva non poteva acquisire efficacia di giudicato, nonostante non avesse formato oggetto di riserva di appello).