(massima n. 1)
La statuizione di un collegio arbitrale, che pronunci sulla propria competenza a decidere la controversia sottopostagli, non č impugnabile con il regolamento di competenza, sia alla stregua della novella introdotta dal d.l.vo n. 40 del 2006, sia nel regime previgente, emergendo chiaramente dal tenore letterale dell'art. 819 ter c.p.c. che il legislatore, ne ha consentito l'utilizzo esclusivamente avverso la pronuncia del medesimo tenore resa da un giudice ordinario.