(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale dei coniugi, lart. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, lultima residenza comune, e, solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi, il criterio subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta.