(massima n. 1)
Nell’ipotesi di sospensione dell’esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta soltanto al deposito, nel termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, della relativa istanza, mentre il decreto di fissazione dell’udienza deve essere comunicato a cura della cancelleria.