(massima n. 1)
La deduzione della nullitā del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito, concernendo la validitā formale dell'atto e non giā il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, configura motivo di opposizione agli atti esecutivi ed č pertanto soggetto alla relativa disciplina, fatta eccezione per la preclusione derivante dalla decorrenza del termine di cui allart. 617 c.p.c., trattandosi di una nullitā che non ammette sanatoria, in quanto impedisce al processo esecutivo di pervenire al suo scopo con l'espropriazione del bene.