(massima n. 1)
In tema di opposizione a precetto, se la notifica è eseguita presso la cancelleria nonostante l’elezione di domicilio da parte del creditore procedente e quest’ultimo resta involontariamente contumace, trovano applicazione, da un lato, l’art. 327, comma 2, c.p.c., che esclude la decorrenza del termine lungo per l'impugnazione della sentenza quando la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione, e, dall’altro, l’art. 354, comma 1, c.p.c., che, ove la predetta nullità sia fatta valere come motivo d'impugnazione della sentenza di primo grado, impone al giudice di appello, che la ritenga sussistente, di rimettere la causa al primo giudice.