(massima n. 1)
La nullitā della notifica del precetto puō essere sanata, ai sensi dellart. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando č provato che tale conoscenza si č avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto č quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui.