(massima n. 1)
Il precetto non costituisce atto del processo esecutivo, ma è un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale, sicché, in applicazione dell'art. 107, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959 (recante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari), può essere notificato, a richiesta di parte ed a mezzo del servizio postale, ad opera di qualunque ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali.