(massima n. 1)
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dą vita ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, sicchč tale giudizio, ove mutino le regole del processo, resta soggettose non diversamente previstoalla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il processo di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile ad un giudizio iniziato, in primo grado, nel 1996, l'art. 92 c.p.c. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della l.n. 263 del 2005).