(massima n. 3)
Nel nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni anche in rapporto alla proposta di trattazione camerale del relatore – in sé non suscettibile di vulnerare il diritto di difesa, trattandosi di mera ipotesi decisoria non vincolante per il collegio –, quale esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore nell’ambito del potere di conformazione degli istituti processuali, tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e concentrazione della decisione.