(massima n. 1)
In tema di spese del procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora non sia seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria, non assumendo rilevanza la circostanza che - a seguito della modifica dell'art. 380-bis c.p.c., operata dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 - sia stata preclusa la possibilità dell'audizione della parte in adunanza camerale.