(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalitą telematiche, per soddisfare lonere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformitą agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte.