(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, non potendosi ritenere preclusa alla parte la possibilitā di documentare la eventuale fondatezza delle proprie doglianze, non solo tramite l'utilizzo di espressioni verbali, ma anche avvalendosi di altre modalitā di rappresentazione dei fatti, deve ritenersi ammissibile la modalitā di redazione mediante inserimento, nel corpo dell'atto, di fotografie, immagini e grafici, a condizione, tuttavia, che in tal modo non sia eluso il divieto di produzioni documentali in sede di legittimitā ex art. 372 c.p.c., e sempreché l'inserimento delle immagini o dei grafici sia rispettoso del requisito di specificitā del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che impone in ogni caso alla parte di precisare in quale fase l'atto richiamato sia stato ritualmente introdotto nel processo e dove lo stesso sia eventualmente reperibile tra gli atti di causa.