(massima n. 1)
Non integra motivo di giurisdizione, per cd. eccesso di potere giurisdizionale, la prospettazione secondo cui il Consiglio di Stato, nel decidere su un ricorso contro una sentenza di primo grado del T.A.R., abbia ritenuto di disattendere il motivo di appello con cui si postulava che, per effetto di successive vicende fattuali, la situazione giuridica soggettiva, la cui tutela a suo tempo era stata correttamente introdotta davanti al giudice amministrativo, per appartenere alla sua giurisdizione, era divenuta qualificabile in diverso modo, tale da giustificarne la tutelabilitą davanti al giudice ordinario e il venir meno dellinteresse a ricorrere davanti al giudice amministrativo.