(massima n. 1)
La proprietà appartiene alla categoria dei diritti cd. “autodeterminati”, sicché incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo, utilizzabile "ratione temporis", modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), il giudice di appello che, avendo il convenuto in "negatoria servitutis" dedotto l’intervenuto acquisto del diritto di proprietà dapprima per usucapione e poi, in sede di gravame, a titolo derivativo, abbia rigettato tale ultima domanda sull'assunto dell'inesistenza di un atto utile al trasferimento della proprietà in favore dell'attore in riconvenzionale, omettendo tuttavia di esaminare un documento, idoneo all'uopo, ritualmente prodotto sin dal primo grado di giudizio.