(massima n. 1)
Il vizio di omessa motivazione della sentenza è configurabile non solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando argomenti sulla base di elementi di prova menzionati in modo tale da presupporre che essi siano già conosciuti, perché li fa oggetto di mero richiamo, invece che di una descrizione sufficiente a dar conto della loro rilevanza, posto che anche in tal caso non è ricostruibile l'"iter" logico attraverso cui si è formato il suo convincimento, nè, quindi, è esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello, dissentendo dalla pronuncia impugnata, aveva motivato la decisione assunta con un mero rinvio alle conclusioni rese dal consulente tecnico d’ufficio senza formulare una propria autonoma motivazione che, sulla base degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo, desse sufficiente ragione del proprio convincimento difforme da quello del primo giudice).