(massima n. 2)
In tema di esecuzione forzata per rilascio, il terzo possessore o detentore, che sia coinvolto nelle attività di esecuzione di un titolo formatosi nei confronti di altro soggetto, può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., per vizi inerenti la notifica del detto titolo esecutivo e del precetto, unicamente se il titolare della pretesa esecutiva agisca direttamente nei suoi confronti, sostenendo la sua soggezione all’efficacia del titolo giacché, ove sia invece coinvolto, meramente in via di fatto e per la sua posizione, nell’attività esecutiva formalmente rivolta nei confronti del soggetto contemplato dal titolo, è solo quest’ultimo che può dolersi dell’inosservanza delle formalità preliminari predette.