(massima n. 1)
Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dą luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'"error in procedendo"; in tale ipotesi, ove si assuma che l'interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l'omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l'appello della controparte, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di essere stata investita di un sindacato di legittimitą, sulla norma processuale, e non di giudizio di fatto dal ricorso avverso sentenza che aveva considerato come nuova una domanda invece gią formulata nell'atto di appello).