(massima n. 1)
Ove la sentenza sia sorretta da una pluralitā di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza. (Cosė statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso afferente la violazione o la falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., avendo la CTR giustificato la propria affermazione di nullitā della notifica della cartella impugnata sull'ulteriore ed autonoma "ratio decidendi" della rilevanza, in caso di assenza del destinatario, della omissione dell'attestazione di ricerca di persone idonee alla ricezione dell'atto, la cui corrispondente censura č stata ritenuta fondata dalla S.C.).