(massima n. 1)
In tema di giudizio d’appello, è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., l’ordinanza d’inammissibilità emessa - ex art. 348 ter c.p.c. - sul presupposto della tardività delle istanze istruttorie dedotte dall'appellante, qualora quest'ultimo lamenti l’erronea applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., atteso che tale supposto “error in procedendo”, riflettendosi sulla prognosi di accoglibilità del gravame, non potrebbe essere dedotto contro la sentenza di primo grado, ma unicamente contro la menzionata ordinanza, non essendo altrimenti sindacabile la decisione che neghi alla parte la possibilità di potersi giovare dell'appello, ossia di una impugnazione idonea a provocare un riesame - sia pure nei limiti del proposto gravame - della causa nel merito, non limitato al controllo di vizi specifici.