(massima n. 1)
L'inosservanza della specifica previsione, di cui allart. 348 ter, comma 1, c.p.c., di sentire le parti prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c. e di dichiarare inammissibile lappello, costituisce un vizio proprio dellordinanza di inammissibilitą resa a norma dell'art. 348 bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., escludendo anche la necessitą di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza della corte territoriale, che, dopo aver disposto un rinvio puro e semplice della prima udienza, aveva dichiarato inammissibile l'appello senza procedere a sentire specificamente le parti sull'applicabilitą dell'art. 348 bis c.p.c.).