(massima n. 1)
In tema di appello, la diserzione bilaterale delle parti ad un'udienza cui segua la comparizione delle stesse a quella successiva, anche al solo fine di rendere dichiarazione di adesione all'astensione collettiva deliberata dagli organismi forensi, non comporta la dichiarazione di improcedibilitą del gravame ex art. 348 c.p.c., poiché la comparizione alla seconda udienza manifesta l'intento di interrompere il meccanismo di cui alla detta disposizione normativa.