(massima n. 1)
La costituzione in giudizio dell'appellante con il deposito della copia dell'atto di citazione in luogo dell'originale determina l'improcedibilitā del gravame, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ove la velina non contenga alcuna indicazione sull'avvenuta notifica, né la stessa possa trarsi dall'atto prodotto dall'appellato, e l'appellante abbia depositato l'originale dell'atto di citazione notificato oltre l'udienza di comparizione, senza richiedere la rimessione in termini, atteso che, in detta situazione, il giudice, all'udienza ex art. 350 c.p.c., č nell'impossibilitā di verificare la tempestiva costituzione in causa dell'appellante.