(massima n. 1)
Il divieto di proporre domande nuove in appello implica che è preclusa la facoltà di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e l'applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado, tanto più quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di gravame derivi da una norma di legge che il giudice è tenuto ad applicare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la deduzione in appello, ai fini dell’applicazione dell’art. 879 c.c., della violazione del regolamento edilizio di un comune, non costituisse domanda nuova rispetto a quella con la quale, in primo grado, era stata chiesta la rimozione di alcune opere costruite in violazione delle norme sulle distanze perché, in relazione ai fatti prospettati, doveva applicarsi, anche “ex officio”, la disposizione indicata in appello, senza che ciò incidesse in alcun modo sull'identità della domanda stessa).