(massima n. 1)
Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dallart. 345, comma 3, c.p.c., che deriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso laffidamento di una consulenza tecnica dufficio.