(massima n. 1)
Qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale ditipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 c. p. c. in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che,nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c.