(massima n. 1)
In tema di divisione, deve intendersi per «comoda divisibilitą» di un bene non tanto la mera possibilitą di una sua materiale ripartizione tra gli aventi diritto, quanto la sua concreta attitudine ad una ripartizione da cui derivi a ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, un bene il quale, perdendo il minimo possibile dell'originario valore indotto dall'essere elemento di una entitą unitaria, non abbia neppure a subire particolari limitazioni funzionali o condizionamenti. La relativa indagine, pertanto, deve essere effettuata in concreto, con riguardo alla possibilitą di attribuire a ciascun condividente un'entitą autonoma e funzionale, ed evitando, per contro, che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero. (Alla stregua del surriportato principio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito secondo cui il frazionamento di un cespite costituito da un'azienda agraria avrebbe determinato «una notevole riduzione della produttivitą dei singoli lotti», ciascuno della superficie di circa un ettaro e taluni con difficoltą di approvvigionamento idrico).