(massima n. 1)
Anche in tema di diritti cd. eterodeterminati, č ammessa la modifica in corso di causa della domanda originaria, mediante lallegazione di un diverso fatto costitutivo, che ne comporti la sostituzione con una nuova domanda ad essa alternativa, purché abbia ad oggetto il medesimo bene della vita e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c..