(massima n. 1)
La mancata indicazione, nella comparsa di costituzione e risposta, della persona fisica che ha la rappresentanza in giudizio della persona giuridica convenuta (nella specie, liquidatore di una societą) non ne determina la nullitą quando la qualitą del soggetto che si costituisce sia specificata nellepigrafe dellatto e ivi sia richiamata la procura alle liti, dalla quale risulti identificata la persona fisica che l'ha rilasciata, anche quanto alla carica all'epoca ricoperta.