(massima n. 1)
La legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., spetta alla parte, la quale può chiederne l'esecuzione sia personalmente che a mezzo di difensore munito di procura, sicchè l'inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l'atto compiuto, mentre, ove essa sia stata domandata da procuratore non abilitato perché esercente "extra districtum" o perché non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazioneè affetta da nullità della quale è possibile la sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo.