(massima n. 1)
Le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite, per i processi cui risulta applicabile la disciplina dell’art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore della parte, senza che rilevi l’eventuale elezione di domicilio presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere, mediante PEC, ai sensi del comma 4 della citata norma, per causa non imputabile al destinatario, nel qual caso trova applicazione l’art. 136, comma 3, c.p.c. e può rilevare l’elezione di domicilio.